D.L. 13.05.2011 N.70: E’ soppresso il limite di età per il rilascio della carta d’identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale per tale documento, diversa a seconda dell’età del minore.
Per tutti i minori verrà rilasciata la carta d’identità con la seguente validità:
minori di anni 3: validità tre anni
minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni: validità di cinque anni
Per il minore di anni 14, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità Consolari - il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.
Al riguardo, al fine di semplificare l’applicazione di tale disposizione in sede di controllo alla frontiera, il Ministero dell’Interno suggerisce di informare i genitori del minore o chi ne fa le veci, circa l’opportunità di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità).
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