REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (file pdf - 123kb)
Le aliquote ICI per l'anno 2009 (invariate rispetto al 2008) sono così stabilite:
IL VERSAMENTO DELL'ICI PUÒ ESSERE EFFETTUATO CON LE SEGUENTI MODALITÀ:
Le persone fisiche NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO possono versare l'imposta in unica soluzione entro il 16 DICEMBRE, con applicazione degli interessi nella misura del 3% sulla parte relativa all'acconto.
N.B. IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO CON ARROTONDAMENTO ALL'EURO PER DIFETTO SE LA FRAZIONE È INFERIORE A 49 CENTESIMI, OVVERO PER ECCESSO SE SUPERIORE A DETTO IMPORTO.
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo totale dell'imposta risulta inferiore ad € 2,50, intendendo l'importo dovuto per l'anno di competenza.
Descrizione
L'I.C.I. è l'imposta comunale sugli immobili" istituita e disciplinata dal Decreto Legislativo 504/92 e
successive modificazioni. La dichiarazione registra tutti gli eventi accaduti nell'Anno Precedente.
Chi deve Dichiarare
1. Proprietari;
2. I titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie;
3. I titolari del diritto di locazione finanziaria e i concessionari di aree demaniali;
Quando
Norme di Riferimento
1) Decreto Legislativo n.504 del 30 DICEMBRE 1992
2) Decreto Legislativo n.446 del 15 dicembre 1997
Tempi e Modalità
1) La Dichiarazione va presentata entro il 31 luglio dell’anno successivo al verificarsi dell'evento;
2) può essere inviata per via telematica, consegnata direttamente al Comune o spedita in busta bianca,
a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, al Comune, riportando sulla busta stessa
la dicitura: DICHIARAZIONE ICI-ANNO.
TERRITORIO

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