ICI | Comune di Mompantero
Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino
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ICI

Scheda: Regolamento ICI

Aliquote e pagamenti

Le aliquote ICI per l'anno 2011 sono così stabilite:
  • ABITAZIONE PRINCIPALE PIÙ PERTINENZE: ESENTI
  • ALTRI FABBRICATI ALIQUOTA ORDINARIA: 6.00‰

VERSAMENTI

IL VERSAMENTO DELL'ICI PUÒ ESSERE EFFETTUATO CON LE SEGUENTI MODALITÀ:
  • presso Equitalia Nomos spa oppure tramite gli uffici postali n. conto 88732631 Intestazione 1° riga EQUITALIA NOMOS SPA Intestazione 2° riga MOMPANTERO – TO ICI
  • mediante modello F24.
  • I VERSAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI RISPETTANDO LE SEGUENTI SCADENZE: - UNICA SOLUZIONE: entro il 16 GIUGNO, sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso; - ACCONTO: entro il 16 GIUGNO deve essere versato il 50% dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote e detrazioni dell'anno precedente, rapportate alla situazione di possesso del primo semestre dell'anno in corso; - SALDO: entro il 16 DICEMBRE deve essere versata la differenza tra l'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote, detrazioni e della situazione di possesso dell'anno in corso, e quanto versato come acconto.
Le persone fisiche NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO possono versare l'imposta in unica soluzione entro il 16 DICEMBRE, con applicazione degli interessi nella misura del 3% sulla parte relativa all'acconto. N.B. IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO CON ARROTONDAMENTO ALL'EURO PER DIFETTO SE LA FRAZIONE È INFERIORE A 49 CENTESIMI, OVVERO PER ECCESSO SE SUPERIORE A DETTO IMPORTO. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo totale dell'imposta risulta inferiore ad € 2,50, intendendo l'importo dovuto per l'anno di competenza.

Dichiarazione ICI - Comunicazione ICI

Descrizione L'I.C.I. è l'imposta comunale sugli immobili" istituita e disciplinata dal Decreto Legislativo 504/92 e successive modificazioni. La dichiarazione registra tutti gli eventi accaduti nell'Anno Precedente. Chi deve Dichiarare 1. Proprietari; 2. I titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie; 3. I titolari del diritto di locazione finanziaria e i concessionari di aree demaniali; Quando
  1. per gli immobili sui quali è stato costituito, trasferito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, (si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite);
  2. per gli immobili sui quali è stato costituito, trasferito (o estinto) un diritto di locazione finanziaria o una concessione su area demaniale;
  3. per gli immobili che sono stati adibiti (o hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione principale;
  4. per gli immobili che hanno perso o acquistato il diritto all'esclusione o all'esenzione I.C.I.;
  5. per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio un terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un'area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato);
  6. per i fabbricati la cui rendita catastale deve essere variata a seguito di modifiche strutturali;
  7. per le costruzioni che hanno perso le caratteristiche della ruralità.
Norme di Riferimento 1) Decreto Legislativo n.504 del 30 DICEMBRE 1992 2) Decreto Legislativo n.446 del 15 dicembre 1997 Tempi e Modalità 1) La Dichiarazione va presentata entro il 31 luglio dell’anno successivo al verificarsi dell'evento; 2) può essere inviata per via telematica, consegnata direttamente al Comune o spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, al Comune, riportando sulla busta stessa la dicitura: DICHIARAZIONE ICI-ANNO.